(G.U. Serie Generale
, n. 248
del 07 ottobre 2020)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva (UE) 2020/739 della Commissione, del 3 giugno
2020, che modifica l'allegato III della direttiva 2000/54/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inserimento
del SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui e' noto che
possono causare malattie infettive nell'uomo e che modifica la
direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione;
Tenuto conto che l'organizzazione mondiale della sanita' ha
dichiarato la pandemia da COVID-19;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare adeguate
e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione
del predetto virus;
Considerato che la curva dei contagi in Italia dimostra che
persiste una diffusione del virus che provoca focolai anche di
dimensioni rilevanti, e che sussistono pertanto le condizioni
oggettive per il mantenimento delle disposizioni emergenziali e
urgenti dirette a contenere la diffusione del virus;
Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di dare
attuazione alla citata direttiva (UE) 2020/739, entro il termine di
recepimento fissato per la data del 24 novembre 2020;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prorogare i
termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e
al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' e urgenza di
assicurare la continuita' operativa del sistema di allerta COVID;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 7 ottobre 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Misure urgenti strettamente connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19
1. All'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «31 gennaio 2021»;
b) al comma 2, dopo la lettera hh) e' aggiunta la seguente:
«hh-bis) obbligo di avere sempre con se' dispositivi di protezione
delle vie respiratorie, con possibilita' di prevederne
l'obbligatorieta' dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle
abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei
casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze
di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di
isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza
dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le
attivita' economiche, produttive, amministrative e sociali, nonche'
delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi
da detti obblighi:
1) i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva;
2) i bambini di eta' inferiore ai sei anni;
3) i soggetti con patologie o disabilita' incompatibili con
l'uso della mascherina, nonche' coloro che per interagire con i
predetti versino nella stessa incompatibilita'.».
2. Al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 16, le parole «, ampliative o
restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo
articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «restrittive rispetto a
quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli
casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e
d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative»;
b) all'articolo 3, comma 1, le parole «15 ottobre 2020» sono
sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021».
3. Al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 3, le parole: «15 ottobre 2020» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
b) all'Allegato 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il numero 16-ter e' sostituito dal seguente: "16-ter.
Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27";
2) il numero 18 e' sostituito dal seguente: «18 Articolo 101,
comma 6-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27»;
3) dopo il numero 19 e' inserito il seguente: «19-bis Articolo
106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27»;
4) dopo il numero 24 e' inserito il seguente: «24-bis Articolo
4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40»;
5) i numeri 28 e 29 sono soppressi;
6) dopo il numero 30-bis sono inseriti i seguenti:
«30-ter Articolo 33 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
30-quater Articolo 34 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77»;
6-bis) al numero 32, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: "L'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, e' prorogato fino al 31 gennaio 2021 e comunque fino al
termine dello stato di emergenza";
7) dopo il numero 33 e' inserito il seguente: «33-bis Articolo
221, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;
8) dopo il numero 34 e' aggiunto il seguente: «34-bis Articolo
35 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».
4. All'articolo 87, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
le parole: «del comma 1, primo periodo,» sono sostituite dalle
seguenti: «dei commi 6 e 7».
4-bis. All'articolo 100, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Si procede, in
ogni caso, al rinnovo dei mandati dei componenti degli organi
statutari degli enti di cui al presente comma, laddove scaduti alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, entro il 31 gennaio 2021".
4-ter. Al fine di garantire la qualita' delle indagini effettuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi degli articoli
7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nel periodo
dello stato emergenziale da COVID-19, i termini per la fornitura dei
dati da parte dei soggetti indicati nel comma 1 del citato articolo
7, compresi nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, sono
riaperti fino al 31 marzo 2021. L'ISTAT provvede alla riapertura
delle relative piattaforme informatiche o alla comunicazione delle
diverse modalita' per la fornitura dei dati statistici da parte dei
soggetti indicati nel comma 1 del citato articolo 7 fino al 31 marzo
2021, data dalla quale decorrono i termini per l'accertamento delle
violazioni.
4-quater. All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, le parole: "al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle
seguenti: "al 30 aprile 2021".
4-quinquies. All'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre
di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31
dicembre 2020 e al 31 gennaio 2021".
4-sexies. Resta fermo il termine per il versamento dell'imposta
municipale propria (IMU) previsto per il 16 dicembre 2020 ai sensi
dell'articolo 1, comma 762, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, da
effettuare sulla base degli atti pubblicati nel sito internet del
Diparti-mento delle finanze del Ministero dell'economia e delle
finanze.
4-septies. L'eventuale differenza positiva tra l'IMU calcolata
sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-quinquies e
l'imposta versata entro il 16 dicembre 2020 sulla base degli atti
pubblicati ai sensi del comma 4-sexies e' dovuta senza applicazione
di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021. Nel caso emerga
una differenza negativa, il rimborso e' dovuto secondo le regole
ordinarie.
4-octies. All'articolo 116 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il termine previsto
dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 settembre 2019, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.
132, per l'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione degli
uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi
compresi quelli di diretta collaborazione, e' differito al 31
dicembre 2020".
4-novies. All'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore,
di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: "31
ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2021".
4-decies. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 112, le parole: "entro il 31 ottobre 2020" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2021".
4-undecies. In considerazione della crescente diffusione
dell'accesso ai servizi finanziari in modalita' digitale da parte di
cittadini e imprese durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19,
della comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo,
al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale
per l'UE del 24 settembre 2020 (COM(2020) 591 final), nonche' delle
proroghe di cui al comma 3, lettera b), numeri 3) e 4), del presente
articolo, all'articolo 36 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, le parole da: "entro" fino a "presente
decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 gennaio 2021";
b) al comma 2-ter:
1) alla lettera a), dopo le parole: "diciotto mesi" sono
aggiunte le seguenti: "prorogabili per un massimo di ulteriori dodici
mesi";
2) alla lettera e), dopo le parole: "definizione di perimetri"
sono inserite le seguenti: "e limiti";
c) al comma 2-quater, dopo la lettera a) sono inserite le
seguenti:
"a-bis) i casi in cui un'attivita' puo' essere ammessa a
sperimentazione;
a-ter) i casi in cui e' ammessa la proroga";
d) al comma 2-quinquies, le parole: "al comma 2-ter" sono
sostituite dalle seguenti: "ai commi 2-ter e 2-quater";
e) al comma 2-sexies, le parole da: "ciascuna autorita'" fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "la Banca
d'Italia, la CONSOB e l'IVASS, nell'ambito delle proprie competenze e
delle materie seguite, adottano i provvedimenti per l'ammissione alla
sperimentazione delle attivita' di cui al comma 2-bis ed ogni altra
iniziativa ad essi propedeutica. Nel rispetto della normativa
inderogabile dell'Unione europea, l'ammissione alla sperimentazione
puo' comportare la deroga o la disapplicazione temporanee degli
orientamenti di vigilanza o degli atti di carattere generale emanati
dalle autorita' di vigilanza, nonche' delle norme o dei regolamenti
emanati dalle medesime autorita' di vigilanza, concernenti i profili
di cui al comma 2-quater, lettere b), c), d), e), f), g), h), i) e
l). Alle attivita' della Banca d'Italia, della CONSOB e dell'IVASS
relative alla sperimentazione si applicano gli articoli 7 del testo
unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 4 del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
10 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
nonche' gli articoli 21 e 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre
2005, n. 262";
f) al comma 2-octies, dopo le parole: "stabiliscono le
attribuzioni del Comitato." e' inserito il seguente periodo: "Per le
attivita' svolte dal Comitato relative alla sperimentazione, i membri
permanenti collaborano tra loro, anche mediante scambio di
informazioni, e non possono reciprocamente opporsi il segreto
d'ufficio".
4-duodecies. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, dalla data del 17 marzo 2020 e fino al 15 dicembre 2020,
non si applica l'articolo 11, comma 15, del testo unico in materia di
societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 175. Nel suddetto periodo, agli organi delle societa'
in house si applicano gli articoli 2385, secondo comma, e 2400, primo
comma, ultimo periodo, del codice civile. Nel medesimo periodo sono
fatti salvi gli atti posti in essere da tali organi e la loro
eventuale cessazione, per scadenza del termine, non produce effetti
fino a quando gli stessi non sono stati ricostituiti.
4-terdecies. Le elezioni dei comuni i cui organi sono stati sciolti
ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, gia' indette per le date del 22 e 23 novembre
2020, sono rinviate e si svolgono entro il 20 maggio 2021 mediante
l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le
liste e le candidature a sindaco e a consigliere comunale. Fino al
rinnovo degli organi di cui al primo periodo e' prorogata la durata
della gestione della commissione straordinaria di cui all'articolo
144 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del
2000.
4-quaterdecies. Limitatamente all'anno 2020, in caso di rinnovo del
consiglio del comune capoluogo, il termine per procedere a nuove
elezioni del consiglio metropolitano, di cui all'articolo 1, comma
21, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e' fissato in centottanta
giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.
4-quinquiesdecies. Le consultazioni elettorali concernenti le
elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge 20
aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
giugno 2020, n. 59, sono rinviate, anche ove gia' indette, e si
svolgono entro sessanta giorni dalla data dell'ultima proclamazione
degli eletti nei comuni della provincia che partecipano al turno
annuale ordinario delle elezioni amministrative relative all'anno
2021 o, comunque, nel caso in cui nella provincia non si svolgano
elezioni comunali, entro sessanta giorni dallo svolgimento del
predetto turno di elezioni, mediante l'integrale rinnovo del relativo
procedimento elettorale. (2) ((5))
4-sexiesdecies. Fino al rinnovo degli organi di cui ai commi
4-quaterdecies e 4-quinquiesdecies e' prorogata la durata del mandato
di quelli in carica.
4-septiesdecies. Dall'attuazione dei commi da 4-terdecies a
4-sexiesdecies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti alla relativa
attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
4-duodevicies. In considerazione delle difficolta' gestionali
derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al
limite di cui all'articolo 24, comma 3, del codice della protezione
civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato
di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri
dell'8 novembre 2018, relativo agli eccezionali eventi meteorologici
verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, e' prorogato di ulteriori
dodici mesi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Alle conseguenti attivita' e alle relative spese si fa fronte con le
risorse gia' assegnate allo scopo con delibere del Consiglio dei
ministri.
4-undevicies. Al solo fine di consentire, senza soluzione di
continuita' e in considerazione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, la conclusione degli interventi finanziati con le risorse
di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, e all'articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.
119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.
136, la durata delle contabilita' speciali aperte ai sensi
dell'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, e sulle quali sono confluite le relative risorse, e'
prorogabile fino al 31 dicembre 2024 con ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile da adottare ai sensi
dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti predisposto
tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.
229, in relazione agli interventi di cui al presente comma. Alle
risorse disponibili sulle predette contabilita' speciali relative
agli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze
nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del
2018 si applicano le procedure di cui all'articolo 27 del medesimo
decreto legislativo n. 1 del 2018.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto (con l'art. 2, comma
4-ter) che "I termini di cui all'articolo 1, comma 4-quinquiesdecies,
del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, come modificato
dal comma 4-bis del presente articolo, si applicano anche per le
elezioni degli organi delle citta' metropolitane, dei presidenti
delle province e dei consigli provinciali in scadenza entro il primo
semestre dell'anno 2021. Fino al rinnovo degli organi di cui al
presente comma e' prorogata la durata del mandato di quelli in
carica".
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, come modificato dal D.L. 5 marzo
2021, n. 25, convertito con modificazioni dalla L. 3 maggio 2021, n.
58, ha disposto (con l'art. 2, comma 4-ter) che "I termini di cui
all'articolo 1, comma 4-quinquiesdecies, del decreto-legge 7 ottobre
2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre
2020, n. 159, come modificato dal comma 4-bis del presente articolo,
si applicano anche per le elezioni degli organi delle citta'
metropolitane, dei presidenti delle province e dei consigli
provinciali in scadenza entro i primi nove mesi dell'anno 2021. Fino
al rinnovo degli organi di cui al presente comma e' prorogata la
durata del mandato di quelli in carica".
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva (UE) 2020/739 della Commissione, del 3 giugno
2020, che modifica l'allegato III della direttiva 2000/54/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inserimento
del SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui e' noto che
possono causare malattie infettive nell'uomo e che modifica la
direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione;
Tenuto conto che l'organizzazione mondiale della sanita' ha
dichiarato la pandemia da COVID-19;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare adeguate
e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione
del predetto virus;
Considerato che la curva dei contagi in Italia dimostra che
persiste una diffusione del virus che provoca focolai anche di
dimensioni rilevanti, e che sussistono pertanto le condizioni
oggettive per il mantenimento delle disposizioni emergenziali e
urgenti dirette a contenere la diffusione del virus;
Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di dare
attuazione alla citata direttiva (UE) 2020/739, entro il termine di
recepimento fissato per la data del 24 novembre 2020;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prorogare i
termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e
al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' e urgenza di
assicurare la continuita' operativa del sistema di allerta COVID;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 7 ottobre 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Misure urgenti strettamente connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19
1. All'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «31 gennaio 2021»;
b) al comma 2, dopo la lettera hh) e' aggiunta la seguente:
«hh-bis) obbligo di avere sempre con se' dispositivi di protezione
delle vie respiratorie, con possibilita' di prevederne
l'obbligatorieta' dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle
abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei
casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze
di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di
isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza
dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le
attivita' economiche, produttive, amministrative e sociali, nonche'
delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi
da detti obblighi:
1) i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva;
2) i bambini di eta' inferiore ai sei anni;
3) i soggetti con patologie o disabilita' incompatibili con
l'uso della mascherina, nonche' coloro che per interagire con i
predetti versino nella stessa incompatibilita'.».
2. Al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 16, le parole «, ampliative o
restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo
articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «restrittive rispetto a
quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli
casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e
d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative»;
b) all'articolo 3, comma 1, le parole «15 ottobre 2020» sono
sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021».
3. Al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 3, le parole: «15 ottobre 2020» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
b) all'Allegato 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il numero 16-ter e' sostituito dal seguente: "16-ter.
Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27";
2) il numero 18 e' sostituito dal seguente: «18 Articolo 101,
comma 6-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27»;
3) dopo il numero 19 e' inserito il seguente: «19-bis Articolo
106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27»;
4) dopo il numero 24 e' inserito il seguente: «24-bis Articolo
4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40»;
5) i numeri 28 e 29 sono soppressi;
6) dopo il numero 30-bis sono inseriti i seguenti:
«30-ter Articolo 33 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
30-quater Articolo 34 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77»;
6-bis) al numero 32, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: "L'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, e' prorogato fino al 31 gennaio 2021 e comunque fino al
termine dello stato di emergenza";
7) dopo il numero 33 e' inserito il seguente: «33-bis Articolo
221, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;
8) dopo il numero 34 e' aggiunto il seguente: «34-bis Articolo
35 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».
4. All'articolo 87, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
le parole: «del comma 1, primo periodo,» sono sostituite dalle
seguenti: «dei commi 6 e 7».
4-bis. All'articolo 100, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Si procede, in
ogni caso, al rinnovo dei mandati dei componenti degli organi
statutari degli enti di cui al presente comma, laddove scaduti alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, entro il 31 gennaio 2021".
4-ter. Al fine di garantire la qualita' delle indagini effettuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi degli articoli
7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nel periodo
dello stato emergenziale da COVID-19, i termini per la fornitura dei
dati da parte dei soggetti indicati nel comma 1 del citato articolo
7, compresi nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, sono
riaperti fino al 31 marzo 2021. L'ISTAT provvede alla riapertura
delle relative piattaforme informatiche o alla comunicazione delle
diverse modalita' per la fornitura dei dati statistici da parte dei
soggetti indicati nel comma 1 del citato articolo 7 fino al 31 marzo
2021, data dalla quale decorrono i termini per l'accertamento delle
violazioni.
4-quater. All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, le parole: "al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle
seguenti: "al 30 aprile 2021".
4-quinquies. All'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre
di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31
dicembre 2020 e al 31 gennaio 2021".
4-sexies. Resta fermo il termine per il versamento dell'imposta
municipale propria (IMU) previsto per il 16 dicembre 2020 ai sensi
dell'articolo 1, comma 762, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, da
effettuare sulla base degli atti pubblicati nel sito internet del
Diparti-mento delle finanze del Ministero dell'economia e delle
finanze.
4-septies. L'eventuale differenza positiva tra l'IMU calcolata
sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-quinquies e
l'imposta versata entro il 16 dicembre 2020 sulla base degli atti
pubblicati ai sensi del comma 4-sexies e' dovuta senza applicazione
di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021. Nel caso emerga
una differenza negativa, il rimborso e' dovuto secondo le regole
ordinarie.
4-octies. All'articolo 116 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il termine previsto
dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 settembre 2019, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.
132, per l'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione degli
uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi
compresi quelli di diretta collaborazione, e' differito al 31
dicembre 2020".
4-novies. All'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore,
di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: "31
ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2021".
4-decies. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 112, le parole: "entro il 31 ottobre 2020" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2021".
4-undecies. In considerazione della crescente diffusione
dell'accesso ai servizi finanziari in modalita' digitale da parte di
cittadini e imprese durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19,
della comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo,
al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale
per l'UE del 24 settembre 2020 (COM(2020) 591 final), nonche' delle
proroghe di cui al comma 3, lettera b), numeri 3) e 4), del presente
articolo, all'articolo 36 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, le parole da: "entro" fino a "presente
decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 gennaio 2021";
b) al comma 2-ter:
1) alla lettera a), dopo le parole: "diciotto mesi" sono
aggiunte le seguenti: "prorogabili per un massimo di ulteriori dodici
mesi";
2) alla lettera e), dopo le parole: "definizione di perimetri"
sono inserite le seguenti: "e limiti";
c) al comma 2-quater, dopo la lettera a) sono inserite le
seguenti:
"a-bis) i casi in cui un'attivita' puo' essere ammessa a
sperimentazione;
a-ter) i casi in cui e' ammessa la proroga";
d) al comma 2-quinquies, le parole: "al comma 2-ter" sono
sostituite dalle seguenti: "ai commi 2-ter e 2-quater";
e) al comma 2-sexies, le parole da: "ciascuna autorita'" fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "la Banca
d'Italia, la CONSOB e l'IVASS, nell'ambito delle proprie competenze e
delle materie seguite, adottano i provvedimenti per l'ammissione alla
sperimentazione delle attivita' di cui al comma 2-bis ed ogni altra
iniziativa ad essi propedeutica. Nel rispetto della normativa
inderogabile dell'Unione europea, l'ammissione alla sperimentazione
puo' comportare la deroga o la disapplicazione temporanee degli
orientamenti di vigilanza o degli atti di carattere generale emanati
dalle autorita' di vigilanza, nonche' delle norme o dei regolamenti
emanati dalle medesime autorita' di vigilanza, concernenti i profili
di cui al comma 2-quater, lettere b), c), d), e), f), g), h), i) e
l). Alle attivita' della Banca d'Italia, della CONSOB e dell'IVASS
relative alla sperimentazione si applicano gli articoli 7 del testo
unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 4 del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
10 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
nonche' gli articoli 21 e 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre
2005, n. 262";
f) al comma 2-octies, dopo le parole: "stabiliscono le
attribuzioni del Comitato." e' inserito il seguente periodo: "Per le
attivita' svolte dal Comitato relative alla sperimentazione, i membri
permanenti collaborano tra loro, anche mediante scambio di
informazioni, e non possono reciprocamente opporsi il segreto
d'ufficio".
4-duodecies. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, dalla data del 17 marzo 2020 e fino al 15 dicembre 2020,
non si applica l'articolo 11, comma 15, del testo unico in materia di
societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 175. Nel suddetto periodo, agli organi delle societa'
in house si applicano gli articoli 2385, secondo comma, e 2400, primo
comma, ultimo periodo, del codice civile. Nel medesimo periodo sono
fatti salvi gli atti posti in essere da tali organi e la loro
eventuale cessazione, per scadenza del termine, non produce effetti
fino a quando gli stessi non sono stati ricostituiti.
4-terdecies. Le elezioni dei comuni i cui organi sono stati sciolti
ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, gia' indette per le date del 22 e 23 novembre
2020, sono rinviate e si svolgono entro il 20 maggio 2021 mediante
l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le
liste e le candidature a sindaco e a consigliere comunale. Fino al
rinnovo degli organi di cui al primo periodo e' prorogata la durata
della gestione della commissione straordinaria di cui all'articolo
144 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del
2000.
4-quaterdecies. Limitatamente all'anno 2020, in caso di rinnovo del
consiglio del comune capoluogo, il termine per procedere a nuove
elezioni del consiglio metropolitano, di cui all'articolo 1, comma
21, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e' fissato in centottanta
giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.
4-quinquiesdecies. Le consultazioni elettorali concernenti le
elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge 20
aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
giugno 2020, n. 59, sono rinviate, anche ove gia' indette, e si
svolgono entro sessanta giorni dalla data dell'ultima proclamazione
degli eletti nei comuni della provincia che partecipano al turno
annuale ordinario delle elezioni amministrative relative all'anno
2021 o, comunque, nel caso in cui nella provincia non si svolgano
elezioni comunali, entro sessanta giorni dallo svolgimento del
predetto turno di elezioni, mediante l'integrale rinnovo del relativo
procedimento elettorale. (2) ((5))
4-sexiesdecies. Fino al rinnovo degli organi di cui ai commi
4-quaterdecies e 4-quinquiesdecies e' prorogata la durata del mandato
di quelli in carica.
4-septiesdecies. Dall'attuazione dei commi da 4-terdecies a
4-sexiesdecies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti alla relativa
attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
4-duodevicies. In considerazione delle difficolta' gestionali
derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al
limite di cui all'articolo 24, comma 3, del codice della protezione
civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato
di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri
dell'8 novembre 2018, relativo agli eccezionali eventi meteorologici
verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, e' prorogato di ulteriori
dodici mesi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Alle conseguenti attivita' e alle relative spese si fa fronte con le
risorse gia' assegnate allo scopo con delibere del Consiglio dei
ministri.
4-undevicies. Al solo fine di consentire, senza soluzione di
continuita' e in considerazione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, la conclusione degli interventi finanziati con le risorse
di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, e all'articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.
119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.
136, la durata delle contabilita' speciali aperte ai sensi
dell'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, e sulle quali sono confluite le relative risorse, e'
prorogabile fino al 31 dicembre 2024 con ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile da adottare ai sensi
dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti predisposto
tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.
229, in relazione agli interventi di cui al presente comma. Alle
risorse disponibili sulle predette contabilita' speciali relative
agli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze
nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del
2018 si applicano le procedure di cui all'articolo 27 del medesimo
decreto legislativo n. 1 del 2018.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto (con l'art. 2, comma
4-ter) che "I termini di cui all'articolo 1, comma 4-quinquiesdecies,
del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, come modificato
dal comma 4-bis del presente articolo, si applicano anche per le
elezioni degli organi delle citta' metropolitane, dei presidenti
delle province e dei consigli provinciali in scadenza entro il primo
semestre dell'anno 2021. Fino al rinnovo degli organi di cui al
presente comma e' prorogata la durata del mandato di quelli in
carica".
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, come modificato dal D.L. 5 marzo
2021, n. 25, convertito con modificazioni dalla L. 3 maggio 2021, n.
58, ha disposto (con l'art. 2, comma 4-ter) che "I termini di cui
all'articolo 1, comma 4-quinquiesdecies, del decreto-legge 7 ottobre
2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre
2020, n. 159, come modificato dal comma 4-bis del presente articolo,
si applicano anche per le elezioni degli organi delle citta'
metropolitane, dei presidenti delle province e dei consigli
provinciali in scadenza entro i primi nove mesi dell'anno 2021. Fino
al rinnovo degli organi di cui al presente comma e' prorogata la
durata del mandato di quelli in carica".